Anticipazione TFR

Le regole per l’erogazione del TFR e i rischi di accertamento contributivo per i datori di lavoro
La Corte di Cassazione, ha deciso che il datore di lavoro che anticipa quote di TFR al dipendente è tenuto al versamento dei contributi se non ricorrono le condizioni individuate dall’art. 2120 c.c. o quelle di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva o da patti individuali. 

 L’articolo 2120 codice civile prevede che il lavoratore ha diritto di chiedere, una sola volta nel corso del rapporto, un’anticipazione del TFR che avrebbe diritto a ricevere  in caso di risoluzione del rapporto. Su tale importo il datore di lavoro non ha l’obbligo di versamento contributivo

L’anticipazione, in misura non superiore al 70% del TFR maturato, può essere corrisposta ai lavoratori che hanno maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro il limite del 10 per cento degli aventi diritto e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti e devono essere giustificate dalla necessità di:

spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dall’ASL;
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, documentato con atto notarile. 

Puo essere consigliabile quindi , in ogni caso di anticipazione del trattamento di fine rapporto  esigere dai lavoratori richiesta scritta, con data certa, e documentazione probante la motivazione, ad evitare ogni rischio di contestazione da parte dell’istituto previdenziale.