Esoneri contributivi Assunzioni tp e td

Pubblicata la circolare INPS n. 133 del 24.11.2020  con le indicazioni sui due nuovi  esoneri  contributivi ., previso  dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 agli articoli 6 e 7. 

La particolarità di questa ennesima agevolazione è il fatto che non si rivolge solo ai contratti a tempo indeterminato ma anche, nei settori turismo e stabilimenti termali, ai contratti  a termine e stagionali. Vediamo in sintesi i principali aspetti  come delineati dall’istituto previdenziale.

Beneficiari dell’incentivo

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, compresi gli enti pubblici non economici. Escluse invece le amministrazioni dello Stato. Necessario essere in regola con il documento di regolarità contributiva e con gli altri obblighi di legge per la fruizione degli incentivi alle assunzioni.

Esonero contributivo artt. 6 e 7 Decreto Agosto: per quali contratti

  • rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine,  instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time,  
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
  • rapporti di lavoro a termine o stagionali per le aziende del settore turismo e degli stabilimenti termali instaurati nello stesso periodo.

L’esonero è riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con  soglia massima   ridotta sulla base dell’ orario di lavoro.