Agenzia Entrate Riscossione nuova rateizzazione

L’Ader Agenzia delle Entrate e della Riscossione risponde sulla rottamazione e i nuovi benefici delle norme emergenziali per i soggetti decaduti a fine 2019
I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con dilazioni pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover pagare le quote pregresse.

Questa possibilità è concessa in deroga alla disposizione di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Per avvalersi della dilazione occorre proporre una istanza entro la fine del 2021.

Secondo quanto disposto dall’art 13-decies del DL 137/2020  tutti coloro che dall’8 marzo 2020 avevano rateazioni decadute possono chiedere una nuova dilazione senza dover pagare il pregresso. L’8 marzo è la data di entrata in vigore dei Decreto Cura Italia che ha introdotto la sospensione. Naturalmente il debito originario si riprorrà con sanzioni e interessi relativi.

Sempre per effetto dello stesso articolo 13-decies i beneficiari decaduti alla fine del 2019 delle prime due edizioni della rottamazione possono dilazionare il debito residuo così come previsto per i contribuenti della rottamazione ter.

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 si può
allungare a 10 rate non pagate la condizione di decadenza dal piano
Chiedere una dilazione per le rateazioni decadute senza pagare le rate scadute (come vorrebbe la norma ordinaria)
Limite di 100.000 euro (prima 60.000 euro) superato il quale occorre documentare la difficoltà del debitore.