Prestazioni occasionali dal 2023 (articolo 1, c. 342)

La disposizione, in modifica dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, amplia la possibilità di
utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano
alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo
degli attuali otto.
Contestualmente, viene raddoppiato il tetto massimo di reddito erogabile
dall’utilizzatore, aumentato dagli attuali 5mila a 10mila euro annui, con il mantenimento dei
limiti reddituali previsti per ciascun prestatore (5mila euro annui e 2.500 euro in favore del
medesimo utilizzatore).