Assegno Unico Universale – Requisiti e modalità di erogazione per l’anno 2023.

Dal 1° marzo 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023
abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico,
accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da
parte dell’INPS, senza l’onere di presentare una nuova domanda.
Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno
Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata
accolta o non è più attiva.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande
presentate entro il 30 giugno del 2023, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di
marzo del medesimo anno.
Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere
alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023.
In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e
universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi
minimi previsti dalla normativa.