Scade il prossimo lunedì 2 dicembre (dal momento che il 30 novembre è sabato) il termine ultimo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre, qualsiasi sia l’importo.
Entro la medesima data si dovrà provvedere al versamento dell’imposta di bollo cumulativa dovuta sul primo e secondo trimestre qualora l’importo dovuto a seguito di liquidazione definitiva, fosse risultato nel suo totale inferiore a 5.000 Euro.
Pertanto i contribuenti, al 2 dicembre, potrebbero trovarsi nella condizione di sostenere un esborso consistente: così come delineate, le scadenze hanno richiesto un monitoraggio di quanto liquidato/dovuto sia per il primo che per il secondo trimestre all’indomani della loro scadenza naturale e valutare di rimandarne il versamento cumulativo al terzo trimestre, insieme all’imposta dovuta per quest’ultimo.
Si ricorda che il versamento dell’imposta di bollo (da non confondere con il c.d. “bollo virtuale” – modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo a cui si assoggettano determinati atti e documenti, su richiesta degli interessati all’Agenzia delle Entrate per il tramite di una apposita autorizzazione), è soggetto alle ordinarie scadenze (che possono essere postergate se la scadenza “cade” sabato e in un giorno festivo).
Per il 2024, i versamenti hanno rispettato il seguente calendario:
- 31.5.2024 – primo trimestre per importi >Euro 5.000;
- 30.9.2024 – secondo trimestre per importi >Euro 5.000;
- 30.9.2024 – primo trimestre per importi < Euro 5000;
- 2.12.2024 – terzo trimestre – nessun limite di importo;
- 2.12.2024 – primo e secondo trimestre con importo cumulato < Euro 5000;
- 28.2.2025 – quarto trimestre – nessun limite di importo.