Al 31 Dicembre 2020 termina il periodo transitorio (iniziato il 01 Febbraio 2020), concesso con la ratifica
dell’Accordo di recesso del Parlamento europeo, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito
le disposizioni dell’UE (in particolare quelle previste ai fini IVA), come se tale Stato fosse ancora uno Stato membro.
Al termine del suddetto periodo transitorio, salvo diversi e nuovi accordi tra l’UE e Regno Unito, si applicherà nei
rapporti tra UE e UK la normativa relativa ai rapporti con Stati terzi.
Pertanto, a decorrere dal 01 Gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dalla UE, i principali effetti
in materia di IVA saranno i seguenti:
✓ le cessioni e gli acquisti di beni
tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni
intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al
Regno Unito) e di beni in importazione (all’atto dell’introduzione in Italia di merci provenienti da Regno Unito);
✓ non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per:
× le operazioni triangolari comunitarie;
le vendite a distanza (che obbligano a registrarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumo al
superamento di determinate soglie di fatturato);
× il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, perizie.
✓ per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/1972, variano gli obblighi formali.
In particolare:
× per le prestazioni rese, si dovrà indicare in fattura che l’operazione è “non soggetta” e non più che si applica
l’inversione contabile (v. art. 21, c. 6-bis lett. a) e b);
×per le prestazioni di servizi ricevute, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del
“reverse charge”, emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.