si comunica che con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle
difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di cui
all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17
giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014), è considerato
tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto
articolo 7, comma 4-ter. In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il
10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire,
al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata
scadenza del 10 dicembre 2020).