Nel disegno di legge in materia di lavoro approvato nel Consiglio dei Ministri del 1° maggio unitamente al decreto-legge n. 48/2023, sono contenute diverse previsioni interessanti.
Una fra tutte è contenuta nell’articolo n.26, titolato “Modifiche in materia di dimissioni” con l’introduzione del nuovo comma n.7-bis all’articolo n. 26 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, che recita:
“in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo”.
Con questa previsione si pone fine ad un comportamento diffuso, perpetrato purtroppo da molti lavoratori, che consiste nello “sparire” dal posto di lavoro per poter essere licenziati dal datore di lavoro, ancorché per giusta causa, al fine di percepire l’indennità NASPI.