Fatturazione elettronica forfettari 01 luglio 2022

In materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, nuove regole a partire dal 1° luglio 2022.

Per tale ragione, a partire da tale data, saranno chiamati a fatturare esclusivamente in modalità elettronica anche i seguenti soggetti, attualmente non attratti nell’obbligo:

  • contribuenti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
  • contribuenti che hanno optato per la Legge 398, articoli 1 e 2, del 16 dicembre 1991, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Viene meno anche la previsione che i soggetti in regime Legge 398, che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, debbano assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Di fatto, tutte le associazioni e similari dovranno fatturare obbligatoriamente in formato elettronico e provvedere a ciò direttamente.

Vi sarà comunque un piccolo periodo di tolleranza a favore di questi nuovi obbligati alla fatturazione elettronica. Viene infatti previsto che per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei ben più ristretti tempi ordinariamente previsti, ovvero 12 giorni nel caso di fattura immediata e entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita).