FIS consultazione sindacale preventiva

Fondo di integrazione salariale – procedure di accesso dal 1° aprile 2022 –
obbligo di informativa sindacale preventiva.
Il decreto crisi ucraina (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) ha previsto, per i datori
di lavoro con meno di quindici dipendenti che abbiano esaurito le settimane di integrazione
salariale a loro disposizione, la possibilità di ricorso a ulteriori otto settimane, fino al 31
dicembre 2022 .
In relazione a tale opportunità, e più in generale in relazione alle istanze di
integrazione salariale presentate a far data dal 1° aprile 2022 ed indistintamente dal numero
di lavoratori occupati dall’azienda richiedente l’accesso al FIS, si ritiene opportuno ricordare
che il 31 marzo 2022 termina di periodo di operatività della procedura semplificata di accesso
alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale prevista dalla circolare del Ministero del
lavoro 16 febbraio 2022, n. 3 e dal messaggio INPS 17 febbraio 2022, n. 802 .
La procedura semplificata in questione prevede la possibilità di presentare l’istanza
di concessione dell’assegno di integrazione salariale anche in assenza dell’attestazione
dell’avvenuta comunicazione preventiva effettuata alle RSA/RSU ovvero alle articolazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
A decorrere dal 1° aprile 2022, condizione essenziale per l’accettazione della
domanda sarà quindi l’effettuazione dell’informativa sindacale preventiva ovvero prima
dell’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il regime “ordinario” degli adempimenti di comunicazione ai fini dell’accesso
all’integrazione salariale garantita dal FIS richiede infatti il rispetto degli adempimenti
procedurali previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148.
In particolare, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU
se esistenti nonché alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale (a mezzo pec o raccomandata a.r.):

  • le cause di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
  • l’entità e durata prevedibile;
  • il numero di lavoratori interessati