Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito – per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021 – le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre. L’imposta dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre). La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre; per le fatture del secondo trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.