L’articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi
compresi quelli degli enti locali.
Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della
sospensione.