La rivalutazione dei beni strumentali

La legge n. 106/2020 del 13 ottobre 2020, di conversione del Decreto n. 104/2020, dispone per le imprese che adottano i Principi Contabili Nazionali, di effettuare una rivalutazione agevolata dei
beni strumentali e delle partecipazioni qualificate risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31dicembre 2019, ovvero Bilancio 2020.

Beni rivalutabili
L’articolo 110, comma 1 della legge n. 126/2020 dispone che possono essere oggetto di rivalutazione agevolata i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.
Rimangono, pertanto, esclusi:

I beni merce;
Le partecipazioni per le quali non sussiste il rapporto di controllo o di
collegamento in maniera ininterrotta almeno dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;


1 Rivalutazione ai soli fini civilistici
2 Rivalutazione anche ai fini fiscali con imposta sostitutiva del 3 per cento, del valore dei beni strumentali

La rivalutazione agevolata deve essere eseguita nel primo bilancio
successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Si
evidenzia che, per le imprese il cui periodo coincide con l’anno solare, la
rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020 con
riferimento ai beni e alle partecipazioni iscritti in contabilità.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili