Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e
di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei
suddetti lavoratori è diventato oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale
del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta
elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoro intermittente).
L’obbligo è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività
imprenditoriale e interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di
imprenditori. La disposizione si applica ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori
inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.. L’ex art. 2222 del codice civile
definisce lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo,
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne
potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.