Il legislatore individua quali segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi di
impresa:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà
dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; - l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare
superiore a quello dei debiti non scaduti; - l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari
che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta
giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino
complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; - l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies
comma 1, e specificatamente nei confronti dei c.d. creditori pubblici qualificati come di
seguito individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore:
Inps: dal 01.01.2022 – Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi
previdenziali di importo superiore:
- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a euro 15.000,00 per le imprese con
lavoratori subordinati e parasubordinati; - a euro 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
Inail: dal 15.07.2022. Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90
giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.
Agenzia entrate: Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla
Comunicazione Lipe, superiore a euro 5.000,00 e comunque non inferiore al 10% del
volume d’affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell’anno precedente.