Nel corso dell’esame del DDL bilancio 2025 presso la Camera, rispetto allo schema originario predisposto dal Governo, è stato previsto l’obbligo in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
La norma non evidenzia differenze tra le società di persone e quelle di capitali, sicché il nuovo adempimento grava sugli amministratori di entrambi i tipi societari.
Il Legislatore è intervenuto in modifica dell’articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012, che ha esteso alle imprese individuali iscritte al registro delle imprese l’obbligo di comunicare il domicilio digitale (pec).
L’obbligo, che ora grava anche in capo agli amministratori delle società, scatta con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Si ritiene, tuttavia, siano necessarie delle disposizioni attuative per le modalità di comunicazione, in particolare per le imprese già iscritte, atteso che, verosimilmente, per le società neo costituite l’indicazione della pec dell’amministratore sarà manifestata al momento dell’iscrizione.
È ragionevole ritenere che tutti gli amministratori già in possesso di un indirizzo pec, ad esempio quali professionisti, ovvero titolari di ditte individuali, non debbano attivarne un altro, bensì possano comunicare quello già in loro possesso. Gli altri soggetti, vale a dire quelli che ne sono privi, necessariamente dovranno attivarne uno da comunicare al Registro delle imprese.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti .