A decorrere dal 1° gennaio 2022 entra in vigore la disposizione che riduce da 2.000
a 1.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante
fra soggetti diversi (articolo 49, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007,
introdotto dal decreto legge n. 124 del 2019).
Rimane confermata la disposizione (articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2012) che
eleva a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni
di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE),
utilizzando un’apposita procedura (cfr. nostra circolare n. 6 del 2019).