Nel mese di agosto (e in parte anche oltre) risultano prorogati e/o sospesi diversi termini di natura procedimentale, tra cui quello per effettuare adempimenti e versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche (non “sostanziali”) e per versare quanto dovuto sulla base dei c.d. “avvisi bonari” – o per fornire i chiarimenti che li riguardano. Oltre a quanto previsto in materia dal “Decreto Adempimenti”.
Nel mese di agosto, e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, risultano sospesi i termini:
- per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali;
- relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”);
L’art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006 prevede infatti a regime che, gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi dovuti all’INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il successivo 20 di agosto.
Il secondo periodo della disposizione appena citata introduce poi una diversa sospensione, riguardante le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: viene infatti specificamente previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.