Il prossimo 28 dicembre scade il termine ultimo per sanare l’omesso versamento dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2019 per importi superiori a 250.000 euro. Per cui se il versamento delle somme dovute non interviene entro detta data si consuma il reato previsto dall’articolo 10-ter del D. Lgs n. 74/2000. Tale versamento infatti non rientra nella sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre prevista dall’articolo 2 del D. L. 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori quater).
L’omesso versamento Iva configura, di norma, un mero illecito amministrativo esso però acquista la natura di reato tributario quando l’ammontare complessivo dell’imposta evasa, per ogni singolo anno d’imposta, è almeno pari a 250.000 euro. Il reato di omesso versamento Iva è previsto nell’art.10-ter del D.L. n.74/2000 il quale dispone quanto segue: Quindi, in base alla disposizione in commento, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque ometta il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
OSSERVA – Se l’omesso versamento Iva è di ammontare complessivo inferiore a 250.000 € alcun illecito si potrà configurare in senso penalmente rilevante e il contribuente riceverà in comunicazione solo l’avviso bonario ex art 54-bis D.P.R. 633/72 da parte dell’Agenzia delle Entrate che richiede il pagamento delle somme dovute, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme non versate in caso di mancato pagamento dell’intero o della prima rata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in parola. Momento consumativo del reato Il reato da omesso versamento Iva è un reato istantaneo in quanto il momento consumativo dello stesso si individua nell’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, il quale, a norma dell’art. 6 co. 2 della L. 29.12.90 n. 405, deve essere versato entro il 27 dicembre di ciascun anno. Il reato in commento, quindi, si perfezionerà alla data del 27 dicembre nel caso in cui l’ammontare dell’Iva non versata relativa al periodo d’imposta precedente ecceda € 250.000 euro. “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.