Reverse charge e fatturazione nei confronti di soggetti ue ed extraue e reverse charge interno: novità dal 1 luglio 2022

Le operazioni eseguite da soggetti passivi italiani con soggetti UE o extra UE, possono comportare obblighi IVA a carico del soggetto italiano, salvo che non risultino documentate da bolletta doganale, oppure sia stata emessa fattura a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE tramite sistema OTELLO (“Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization”), che comporta il rilascio del “visto doganale” dell’Agenzia Dogane e Monopoli sulla fattura tax free, volta allo sgravio diretto, o al rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Gli adempimenti per le operazioni ue ed extra-ue

Occorre, pertanto, evidenziare che a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, bisognerà procedere ai seguenti adempimenti: nel caso di operazione di vendita nei confronti di soggetto UE/estero (non stabilito o identificato nel territorio italiano), dal 1 luglio 2022 vige l’obbligo di fatturazione elettronica (da emettere con i dati identificativi disponibili del soggetto UE/estero e quale codice destinatario: XXXXXXX), entro gli ordinari termini di fatturazione.

Reverse charge interno ed esterno

Va segnalato, infine, che mentre le operazioni in precedenza illustrare rientrano nell’alveo di quelle che comportano un’integrazione del documento chiamato “reverse charge esterno”, nel nostro ordinamento è vigente anche l’obbligo del “reverse charge interno”, cioè l’applicazione del regime di inversione contabile alle transazioni tra operatori del territorio italiano che hanno a oggetto beni o servizi ritenuti fonte di potenziale evasione fiscale (ad esempio: servizi di pulizie, subappalti nel settore edile, cessione di fabbricati, compravendita di oro, rottami, console da gioco, tablet e cellulari, ecc.), per le quali il legislatore ha previsto che  l’IVA risulti dovuta dal medesimo soggetto facultato all’esercizio della detrazione d’imposta (art. 17 commi da 5 ad 8 del DPR 633/72). 

Per tali operazioni il cessionario/prestatore nazionale emetterà una fattura elettronica “codice tipo documento” TD01 (oppure TD02 per l’acconto, o TD04 se nota credito), senza addebito IVA e con sottocodice da N6.1 a N6.9, a seconda dell’oggetto fatturato, a fronte della quale il committente/cessionario sarà tenuto a emettere una autofattura integrativa dell’IVA dovuta secondo l’aliquota vigente, avente “codice tipo documento” TD16, che sarà recapitata tramite SDI solo a se stesso, quale soggetto che nel contempo risulta debitore dell’imposta ed avente diritto alla detrazione dell’IVA (salvo applicazione di limitazioni derivanti da pro-rata ex art.19bis2 DPR 633/72).