La norma prevede che “Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili”. (ART 110 COMMA 4 LEGGE 126/2020).
La società deve dunque versare l’imposta sostitutiva per avere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. L’imposta dovuta è portata a riduzione della voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite. (ART. 9 DECRETO 162/2001, OIC 25 “Imposte sul reddito”).
I maggiori valori iscritti nell’attivo sono riconosciuti anche ai fini fiscali pertanto la società non iscrive imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione.
Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, allorché si generino differenze temporanee ad esempio nel caso in cui la vita utile stimata determini l’imputazione di una quota di ammortamento in bilancio eccedente la quota fiscalmente deducibile nell’esercizio di riferimento in base alle norme fiscali applicabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva (ART. 110, COMMA 3 LEGGE 126/2020). Nel caso in cui la
riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell’OIC 25 pertanto le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.