Versamenti dovuti all’agente della riscossione

È previsto il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 dei termini di sospensione
dei versamenti relativi alle seguenti entrate tributarie e non tributarie:
• cartelle emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi emessi ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n.
122/2010 (avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, riscossione delle somme
a qualunque titolo dovute all’Inps);
• atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge n. 16 del 2 marzo
2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 (atti di
accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione 2007/436/CE/Euratom
del Consiglio del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all’importazione);
• ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
• atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
I versamenti delle somme sospese dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021.